02 Apr Sicurezza sul lavoro: quando il DVR non basta. La Cassazione richiama i garanti alla responsabilità reale
Nel sistema della prevenzione degli infortuni sul lavoro esiste un equivoco ricorrente: ritenere che la sicurezza possa essere garantita attraverso la mera presenza formale dei documenti previsti dalla normativa. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la definizione delle procedure interne sono certamente passaggi fondamentali, ma non esauriscono la responsabilità prevenzionistica che grava sui soggetti garanti della sicurezza.
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza questo principio. In particolare, la sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 4284 del 2 febbraio 2026, offre un’importante occasione di riflessione sul ruolo effettivo dei soggetti che, all’interno dell’organizzazione aziendale, sono chiamati a gestire e governare il rischio.
Il caso esaminato dai giudici trae origine da un grave infortunio verificatosi durante le operazioni di carico di bitume liquido ad alta temperatura. Nel corso della fase di pompaggio del materiale, riscaldato fino a circa 180 gradi, si verificava una violenta fuoriuscita del prodotto che investiva un autotrasportatore posizionato sulla sommità della cisterna per vigilare sulle operazioni. L’evento era stato determinato dal contatto tra il bitume incandescente e residui di acqua o condensa presenti nel mezzo, con conseguenze gravissime per il lavoratore coinvolto.
La vicenda ha portato all’attenzione della Corte la posizione di un soggetto che ricopriva contemporaneamente ruoli di particolare rilevanza nell’organizzazione aziendale: direttore di stabilimento, delegato alla sicurezza e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La difesa aveva sostenuto che la responsabilità dovesse essere imputata esclusivamente al datore di lavoro o alle imprese esterne coinvolte nelle operazioni, facendo leva sul principio di affidamento nella corretta esecuzione delle attività da parte dei soggetti terzi.
La Corte di Cassazione ha tuttavia respinto questa impostazione, riaffermando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro: la presenza di un sistema organizzativo formalmente strutturato non esonera i soggetti garanti dall’obbligo di individuare e governare concretamente i rischi connessi all’attività lavorativa.
Il punto centrale della decisione riguarda proprio il Documento di Valutazione dei Rischi. Sebbene la normativa preveda che la valutazione dei rischi e la redazione del DVR costituiscano un obbligo indelegabile del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, ciò non significa che gli altri soggetti del sistema prevenzionistico possano considerarsi estranei alla responsabilità qualora il documento si riveli incompleto o inadeguato rispetto ai rischi effettivamente presenti nel ciclo produttivo.
Nel caso esaminato, i giudici hanno evidenziato come il sistema di prevenzione fosse basato su misure meramente formali o su controlli di natura visiva, come l’autocertificazione dell’autista e una verifica esterna mediante torcia. Tali misure si sono rivelate inadeguate a prevenire il rischio reale connesso alla presenza di condensa nella cisterna durante le operazioni di carico del bitume.
Il DVR non aveva individuato in modo adeguato il rischio specifico legato a questa fase della lavorazione, né aveva previsto procedure operative idonee a ridurre l’esposizione del lavoratore al pericolo.
Secondo la Corte, la procedura organizzativa avrebbe dovuto prevedere che l’autotrasportatore salisse sulla cisterna esclusivamente per le operazioni di collegamento e scollegamento del sistema di carico, evitando la permanenza sulla sommità del mezzo durante la fase di effettiva erogazione del materiale.
Proprio su questo punto si fonda il cosiddetto giudizio controfattuale, utilizzato dai giudici per verificare se l’adozione di una diversa organizzazione delle operazioni avrebbe potuto evitare l’evento lesivo. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’adozione di tale procedura avrebbe con elevata probabilità impedito il verificarsi dell’infortunio.
La decisione conferma dunque un orientamento ormai consolidato: la sicurezza sul lavoro non può essere ridotta a un sistema documentale, ma richiede una gestione effettiva dei rischi attraverso l’organizzazione concreta delle attività produttive.
Questo principio si collega direttamente alla posizione di garanzia che la normativa attribuisce al datore di lavoro e agli altri soggetti che esercitano poteri decisionali o organizzativi all’interno dell’impresa.
Il D.Lgs. 81/2008 definisce infatti il datore di lavoro come il soggetto che, in relazione all’organizzazione aziendale, esercita i poteri decisionali e di spesa. Non si tratta quindi di una qualificazione meramente formale, ma di una responsabilità che deriva dall’effettivo governo dell’organizzazione produttiva.
Accanto al datore di lavoro operano altre figure del sistema prevenzionistico – dirigenti, preposti, RSPP e medico competente – ciascuna titolare di specifici obblighi e responsabilità.
La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che la distribuzione delle funzioni non comporta una dispersione delle responsabilità, ma piuttosto una loro articolazione tra i diversi soggetti coinvolti.
Anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, pur non essendo destinatario diretto degli obblighi prevenzionistici tipici del datore di lavoro, svolge un ruolo tecnico fondamentale nell’individuazione dei rischi e nella proposta delle misure di prevenzione.
Quando tale attività si rivela carente o inadeguata rispetto ai rischi concretamente presenti nell’ambiente di lavoro, la sua posizione può assumere rilevanza anche sotto il profilo penale.
Allo stesso tempo, la Corte ha più volte chiarito che il datore di lavoro non può invocare il principio di affidamento per sottrarsi alla propria responsabilità quando il rischio non individuato dal tecnico era comunque riconoscibile attraverso l’ordinaria diligenza e la conoscenza dell’organizzazione aziendale.
Il supporto tecnico dell’RSPP non sostituisce infatti il dovere del datore di lavoro di verificare la completezza e l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.
Questo orientamento si inserisce nel quadro più ampio delineato dall’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza e dell’evoluzione delle tecniche di prevenzione.
La norma, di natura volutamente aperta, impone un obbligo di protezione che va oltre il semplice rispetto delle prescrizioni minime previste dalla normativa.
Un ulteriore profilo affrontato dalla giurisprudenza riguarda il rapporto tra la responsabilità datoriale e il comportamento del lavoratore.
L’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, utilizzando correttamente i dispositivi di protezione e rispettando le istruzioni ricevute.
Tuttavia, la violazione di tali obblighi da parte del lavoratore non esonera automaticamente il datore di lavoro dalla responsabilità, qualora il sistema di prevenzione predisposto risulti inadeguato o inefficace.
La responsabilità datoriale può essere esclusa soltanto nei casi in cui il comportamento del lavoratore presenti i caratteri del cosiddetto rischio elettivo, vale a dire una condotta abnorme, volontaria e del tutto estranea alle mansioni affidate.
Si tratta tuttavia di ipotesi eccezionali, che la giurisprudenza riconosce solo quando il lavoratore si espone a un pericolo del tutto estraneo al contesto lavorativo.
La pronuncia della Cassazione conferma quindi un principio di fondo del diritto della sicurezza sul lavoro: la prevenzione non si realizza attraverso adempimenti formali, ma attraverso l’effettiva capacità dell’organizzazione aziendale di individuare e gestire i rischi connessi alle attività svolte.
In questo senso il DVR rappresenta certamente lo strumento centrale del sistema prevenzionistico, ma solo a condizione che esso sia realmente costruito sui processi produttivi e costantemente aggiornato in relazione alle lavorazioni effettive.
Un documento generico, standardizzato o meramente difensivo non è in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori e, paradossalmente, può trasformarsi in un elemento di responsabilità per i soggetti che avrebbero dovuto utilizzarlo come strumento di prevenzione.
Per le imprese, la lezione che emerge dalla giurisprudenza più recente è chiara: la sicurezza sul lavoro non può essere delegata alla carta, ma deve essere integrata nell’organizzazione reale delle attività produttive.
Il vero presidio della prevenzione non è rappresentato soltanto dai documenti, ma dalla capacità dell’impresa di tradurre le regole in procedure concrete, controlli effettivi e comportamenti organizzativi coerenti con il livello di rischio delle lavorazioni.
Solo in questo modo il sistema di prevenzione può assolvere alla sua funzione principale: evitare che il rischio diventi evento e che la responsabilità penale diventi l’ultima risposta a una prevenzione mancata.
✍️ di Luca Canale – Componente Dipartimento Lavoro del CNDCEC
Il presente contributo è stato pubblicato in prima uscita sul portale specialistico “www.corrieredelcommercialista.it”.
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