08 Ott Malattia e certificato medico: da quale giorno vale davvero? Cosa cambia con la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026
Capita spesso. Il dipendente non sta bene, avvisa l’azienda che non verrà, ma il medico non riesce a vederlo il giorno stesso. La visita slitta al giorno dopo. Il certificato porta la data di oggi. La malattia, però, è iniziata ieri.
La domanda che arriva negli studi è sempre la stessa: quel giorno è coperto o no?
È una domanda che sembra semplice. In realtà tocca una delle questioni più delicate nella gestione dell’assenza per malattia, perché la risposta dipende da variabili concrete, il tipo di visita, il giorno della settimana, come il medico ha compilato il certificato, e sbagliare incide sulla carenza, sull’indennità, sulla gestione del cedolino. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha fatto chiarezza su un punto che da tempo creava trattamenti difformi sul territorio nazionale. Vale la pena ricostruire il quadro completo, perché la novità si capisce davvero solo partendo da come le cose stavano prima.
Il punto di partenza: il certificato vale dalla data in cui viene redatto.
La regola generale non è cambiata. Per il riconoscimento della prestazione previdenziale INPS, il primo giorno di malattia è, in via ordinaria, quello in cui il medico redige il certificato. Da quella data decorre tutto: la carenza, i primi tre giorni non indennizzati, le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile, e il termine rilevante per le eventuali sanzioni, come quella per l’assenza alla visita di controllo.
La logica è lineare: la tutela previdenziale nasce dall’accertamento clinico, non da ciò che il lavoratore dichiara. Il medico visita, valuta, e attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Quel momento è il punto di partenza. C’è però una deroga. Ed è questa deroga, nella sua evoluzione, il cuore di tutta la questione.
La deroga che esisteva già: la visita domiciliare.
Prima della Circolare n. 92/2026, l’INPS ammetteva già la possibilità di retrodatare la tutela previdenziale di un giorno, ma solo per la visita domiciliare. La ragione stava in una regola del tutto pratica: il medico di medicina generale, in base all’accordo collettivo nazionale, confermato da ultimo dall’ACN del 15 gennaio 2026, può effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno successivo alla chiamata, quando lo ritenga necessario. Quindi: il lavoratore chiama il medico lunedì, il medico lo visita a domicilio martedì. In questo caso il certificato poteva indicare lunedì come primo giorno di malattia, a condizione che il medico valorizzasse correttamente il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” con la data del giorno precedente e risultasse dal certificato stesso che si trattava di visita domiciliare.
Per le visite ambulatoriali, invece, questa possibilità era esplicitamente esclusa. Lo stesso lavoratore che si presentava in studio il martedì dichiarando di essere ammalato dal lunedì non otteneva la copertura di quel giorno. La tutela partiva dal martedì, punto.
La distinzione aveva una sua logica originaria, ma nel tempo ha perso aderenza alla realtà. Il sistema della medicina generale è cambiato: i medici sono meno, i carichi di lavoro sono aumentati, la prenotazione dell’appuntamento in ambulatorio è diventata la norma per evitare sovraffollamenti. Sempre più spesso un lavoratore che si sente male il lunedì non riesce ad avere un appuntamento prima del martedì, esattamente come sarebbe accaduto con la visita domiciliare. Trattare i due casi in modo diverso non tutelava nessun interesse legittimo. Penalizzava soltanto il lavoratore.
Cosa cambia dal 4 settembre 2026.
Dal 4 settembre 2026, su concorde parere del Ministero del Lavoro, la tutela previdenziale può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche nel caso di visita ambulatoriale. La condizione è che il medico valorizzi correttamente il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” indicando la data del giorno precedente. La stessa regola si applica ai certificati di continuazione e di ricaduta. La novità della Circolare n. 92/2026 non è l’introduzione di un nuovo istituto: è la caduta di una distinzione che non aveva più giustificazione pratica.
I limiti: tre situazioni da conoscere bene.
La novità introdotta dalla Circolare n. 92/2026 è importante, ma deve essere letta entro confini precisi. Esistono alcuni limiti che è necessario conoscere, perché proprio su questi possono nascere gli equivoci più frequenti.
Primo: la retrodatazione è sempre e soltanto di un giorno. La circolare non apre alla possibilità di retrodatare il certificato di due giorni o più. Se nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” viene indicata una data anteriore di oltre un giorno rispetto a quella della visita, la deroga non opera. Se la visita avviene il mercoledì e nel campo viene indicato il lunedì, non opera la deroga prevista dall’INPS per il giorno immediatamente precedente. La tutela previdenziale non può quindi essere retrodatata sulla base di tale meccanismo.
Secondo: sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Se il giorno immediatamente precedente alla visita cade di sabato, domenica o in un festivo infrasettimanale, la retrodatazione non opera. In quelle giornate il lavoratore ha a disposizione il servizio di continuità assistenziale e avrebbe potuto e dovuto richiedere la certificazione in quel giorno. Non averlo fatto non consente di recuperare quella giornata attraverso il certificato emesso il lunedì o il giorno lavorativo successivo.
Terzo: la comunicazione al datore di lavoro è un adempimento separato. Avvisare l’azienda che non si verrà al lavoro e ottenere la certificazione medica sono due cose distinte. Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza secondo le modalità e i termini previsti dal CCNL applicato, dal contratto individuale o dalle disposizioni aziendali, indipendentemente da quando riuscirà ad essere visitato. La Circolare n. 92/2026 risolve il problema della copertura previdenziale del giorno precedente alla visita: non autorizza ad aspettare più giorni prima di andare dal medico contando su una retrodatazione che è limitata a un solo giorno e non opera sempre.
Il quadro in sintesi.
| Situazione | Copertura previdenziale |
| Visita (ambulatoriale o domiciliare) e malattia dichiarata dallo stesso giorno | Sì — tutela dalla data del certificato |
| Visita ambulatoriale oggi, lavoratore dichiara di essere ammalato da ieri | Sì — dal 4 settembre 2026, novità Circ. n. 92/2026 |
| Visita domiciliare oggi, lavoratore dichiara di essere ammalato da ieri | Sì — già riconosciuto prima della Circ. n. 92/2026 |
| Lavoratore dichiara di essere ammalato da due o più giorni prima della visita | No — la deroga non opera oltre un giorno |
| Il giorno precedente è sabato, domenica o festivo infrasettimanale | No — opera la continuità assistenziale |
| Certificato di continuazione o di ricaduta | La stessa regola è applicabile, ricorrendo le condizioni richieste |
Qualche indicazione per chi gestisce il cedolino.
La corretta individuazione della decorrenza dell’evento di malattia incide sulla gestione economica dell’assenza: sul conteggio della carenza contrattuale a carico del datore di lavoro, sulle percentuali di integrazione previste dal CCNL, sul raffronto tra competenze previdenziali e trattamento contrattuale. Distinto e da verificare, sulla base della disciplina legale e del CCNL applicato, è il tema del periodo di comporto, che segue regole proprie.
Il campo da tenere sotto controllo è quello che la circolare richiama espressamente: “Dichiara di essere ammalato dal…”. Se tale campo riporta la data del giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato e quel giorno non coincide con un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, ricorrendo le condizioni previste dall’INPS la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per quella giornata. Se il sistema gestionale non recepisce correttamente questa informazione, si rischia di elaborare un cedolino errato, in eccesso o in difetto, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Anche nei certificati di continuazione e di ricaduta può trovare applicazione il riconoscimento del giorno immediatamente precedente, purché ricorrano tutte le condizioni indicate dall’INPS: valorizzazione corretta del campo con la data del giorno precedente, assenza di festività o week-end, distanza non superiore a un giorno tra la data dichiarata e quella del certificato.
Una novità che risponde a un problema reale.
La Circolare n. 92/2026 non ridisegna la tutela previdenziale della malattia. Risolve un’incoerenza che con il tempo era diventata difficile da giustificare: la disparità di trattamento tra chi veniva visitato a domicilio e chi si recava in ambulatorio, in un contesto in cui quella distinzione aveva perso gran parte del suo senso organizzativo. Il risultato è una disciplina più uniforme, più equa, più aderente a come funziona davvero la medicina generale oggi in Italia.
Il certificato medico non è una formalità burocratica. È il documento che attesta un diritto. Conoscere le regole che ne disciplinano la decorrenza è fondamentale per tutti: per il lavoratore che deve tutelare la propria posizione, per il datore che deve gestire correttamente l’assenza, per il professionista che deve elaborare il cedolino senza errori.
di Luca Canale
Commercialista del Lavoro – Componente del “Dipartimento Area Lavoro” CNDCEC


