24 Mar POS e ASD/SSD: obblighi, esoneri e rischi nel 2026
Dal 1° gennaio 2026 il tema dei pagamenti elettronici entra in una nuova fase, più evoluta ma anche più insidiosa per le associazioni e società sportive dilettantistiche. L’introduzione dell’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e sistemi di certificazione dei corrispettivi segna un passaggio importante nel processo di digitalizzazione e tracciabilità dei flussi economici, ma rischia di generare confusione proprio nei contesti in cui la distinzione tra attività istituzionale e commerciale è più delicata.
Il dibattito che si è acceso negli ultimi mesi è sintomatico di un equivoco diffuso: si tende a parlare di “obbligo di POS” in termini generali, come se tutte le ASD e SSD fossero chiamate ad adeguarsi nello stesso modo. In realtà, la questione è molto più articolata e non può essere affrontata senza partire da un elemento fondamentale: la natura delle attività svolte e, soprattutto, la qualificazione fiscale degli incassi.
Il quadro normativo, progressivamente costruito negli ultimi anni, ha rafforzato l’obbligo di accettare pagamenti elettronici, introducendo anche un sistema sanzionatorio in caso di rifiuto. Tuttavia, per il mondo sportivo dilettantistico, questo principio generale si innesta su una disciplina speciale che continua a distinguere tra attività istituzionali e attività commerciali, con effetti diretti sugli adempimenti e sugli obblighi operativi.
Ed è proprio qui che si gioca la partita più importante.
Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti previsti dall’ordinamento, possono beneficiare della decommercializzazione di determinati proventi, come le quote associative e i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali. In questi casi, l’incasso non assume rilevanza commerciale e, conseguentemente, non sorge un obbligo automatico di certificazione mediante documento commerciale.
Questa distinzione, apparentemente tecnica, ha un impatto diretto anche sul tema dei pagamenti elettronici. Se infatti non vi è obbligo di certificazione tramite registratore telematico, viene meno, in linea generale, anche il presupposto per l’integrazione tra POS e sistema di trasmissione dei corrispettivi.
Diverso è il caso in cui l’ente svolga attività di natura commerciale. La gestione di un bar interno, la vendita di merchandising, l’organizzazione di servizi accessori aperti anche a soggetti terzi o non strettamente collegati all’attività sportiva determinano l’ingresso dell’ente in un perimetro fiscale differente, nel quale trovano applicazione le regole ordinarie in materia di IVA e certificazione dei corrispettivi.
È in questo ambito che, dal 2026, il collegamento tra POS e registratore telematico diventa un elemento centrale. L’obiettivo della normativa è chiaro: garantire la coerenza tra l’incasso elettronico e il documento commerciale emesso, riducendo il rischio di disallineamenti e rafforzando i controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Per le ASD e SSD, ciò significa che, laddove si utilizzino sistemi di certificazione dei corrispettivi per attività commerciali, gli strumenti di pagamento elettronico dovranno essere integrati con tali sistemi. Non si tratta solo di un adeguamento tecnologico, ma di un cambiamento organizzativo che incide sulle modalità di gestione quotidiana dell’ente.
Il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 continua a rappresentare un punto di riferimento per molte realtà sportive, garantendo semplificazioni significative in termini contabili e fiscali. Tuttavia, è fondamentale evitare un errore interpretativo piuttosto frequente: l’esonero da alcuni adempimenti non equivale a un’esclusione totale dagli obblighi di tracciabilità o dalle logiche di controllo sottese alla normativa.
Anche nel regime agevolato, infatti, permane l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per operazioni superiori a determinate soglie, e resta ferma la necessità di garantire una gestione trasparente e coerente degli incassi, soprattutto quando si affiancano attività istituzionali e commerciali.
È proprio nella commistione tra queste due dimensioni che si annidano i principali rischi.
Il primo rischio è di natura fiscale. Una gestione non corretta dei flussi, un utilizzo improprio del contante o un disallineamento tra incassi e corrispettivi possono portare a contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, con possibili effetti sulla qualificazione dell’ente e sulla perdita delle agevolazioni previste per il settore dilettantistico.
Il secondo rischio è legato alla perdita della decommercializzazione. Se le entrate non sono correttamente tracciate o se viene meno la distinzione tra attività istituzionale e commerciale, l’ente può vedersi riqualificare come soggetto commerciale, con conseguenze rilevanti in termini di imposizione fiscale.
Il terzo rischio, meno evidente ma altrettanto rilevante, riguarda la governance. Il sistema sportivo dilettantistico è sempre più chiamato a dotarsi di modelli organizzativi trasparenti e strutturati, anche alla luce delle recenti normative in materia di responsabilità degli enti e safeguarding. In questo contesto, la tracciabilità dei flussi economici non è solo un adempimento fiscale, ma un elemento di credibilità e affidabilità dell’organizzazione.
Alla luce di questo scenario, la domanda corretta da porsi non è se il POS sia obbligatorio in senso assoluto, ma quando e perché diventi necessario.
La risposta non può che essere operativa: dipende dal modello di attività dell’ente.
Un’ASD che opera esclusivamente nell’ambito istituzionale, con incassi limitati a quote associative e contributi dei tesserati, può trovarsi in una situazione in cui l’obbligo è attenuato. Tuttavia, anche in questi casi, l’utilizzo di strumenti elettronici rappresenta una scelta sempre più coerente con le esigenze di trasparenza, con le richieste degli utenti e con il quadro normativo complessivo.
Diversamente, un’ASD o SSD che affianca attività commerciali, anche marginali, difficilmente potrà prescindere da un sistema strutturato di incasso elettronico, integrato con gli strumenti di certificazione fiscale. In questi casi, il POS non è più solo un’opzione, ma diventa parte integrante dell’organizzazione.
Il punto, allora, non è tecnologico ma strategico.
Il POS non è semplicemente un dispositivo. È uno strumento che riflette il modo in cui l’ente gestisce i propri flussi economici, comunica con i propri utenti e si posiziona rispetto agli obblighi normativi.
Nel 2026, più che mai, le ASD e SSD sono chiamate a compiere un salto di qualità: passare da una gestione “per abitudine” a una gestione consapevole, capace di distinguere, pianificare e prevenire i rischi.
Perché, in un sistema che evolve verso maggiore tracciabilità e controllo, la vera differenza non la farà la norma, ma la capacità degli enti di comprenderla e governarla.
Il POS, in questo contesto, non è un obbligo da subire.
È uno strumento da gestire.
✍️ di Luca Canale redazione – ValoreSportivo.it
Consigliere Regionale ASC Campania
Il presente contributo è stato pubblicato in prima uscita sul portale specialistico “ValoreSportivo.it”.
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