“Lavoro sportivo solo se c’è vera attività sportiva”

La Cassazione chiarisce i confini: un principio che pesa anche dopo la riforma.

La nuova ordinanza n. 28325 del 24 ottobre 2025 della Corte di Cassazione riporta al centro una verità che spesso si dimentica: non tutto ciò che accade dentro un’ASD o un’SSD è automaticamente “sportivo”.
E, soprattutto, non tutto ciò che avviene “nel mondo dello sport” può essere qualificato come “lavoro sportivo”.

Il caso affrontato dai giudici — relativo alla gestione di centri estivi con oltre 140 collaboratori tra il 2008 e il 2013 — è emblematico.
L’associazione sosteneva di poter applicare l’esenzione prevista dall’art. 67 TUIR per i compensi sportivi.
Ma la realtà, valutata dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione, raccontava altro: attività di animazione, intrattenimento, assistenza ai pasti, vigilanza dei ragazzi.
Cose utilissime e importanti, ma non attività sportiva dilettantistica.

La Suprema Corte è netta: per parlare di compensi sportivi non basta essere un’ASD, non basta l’affiliazione, non basta il richiamo generico allo sport.
Serve una prestazione che abbia un contenuto sportivo effettivo e prevalente: allenamento, didattica, preparazione, direzione tecnica, assistenza alla pratica.
Se questo elemento manca, tutto il resto crolla: niente esenzione fiscale, niente esonero contributivo, niente “ombrello sportivo”.

È un principio antico, ma oggi incredibilmente attuale.
La riforma del lavoro sportivo — che dal 2023 ha ridefinito ruoli, responsabilità e tutele — non ha trasformato automaticamente ogni attività in “sportiva”.
La Cassazione lo dice chiaramente: la definizione di lavoro sportivo non può essere estesa a funzioni che non hanno natura sportiva, anche se svolte dentro un ente sportivo dilettantistico.

È un messaggio che riguarda soprattutto i settori “ibridi”: centri estivi, campus per ragazzi, doposcuola motori, progetti scolastici, programmi multisport.
Contesti in cui spesso convivono momenti sportivi e attività educative, ricreative o di semplice custodia.

La Corte ricorda inoltre un aspetto fondamentale: l’onere della prova è in capo all’ente.
È l’associazione a dover dimostrare che la prestazione è davvero sportiva; che il collaboratore non svolge un’attività professionale o subordinata; che non si tratta di animazione; che lo statuto è coerente con la natura dilettantistica.

La sentenza tocca anche la cosiddetta “sanatoria contributiva” del D.Lgs. 36/2021: il recupero dei contributi non è escluso se manca la base sportiva del rapporto.
In altre parole, la riforma non può sanare ciò che sportivo non è.

Per ASD e SSD il messaggio è chiaro: serve prudenza, conoscenza e coerenza.
Bisogna mappare i collaboratori, definire correttamente le mansioni, evitare forzature, tenere documentazione tecnica che provi la natura sportiva delle attività.

In un momento storico in cui lo sport dilettantistico sta crescendo e innovando, la trasparenza nella qualificazione dei rapporti non è un adempimento burocratico: è un investimento in sicurezza, sostenibilità e credibilità.

E forse è proprio questo il cuore della sentenza:
non basta essere nel mondo dello sport.
Bisogna essere sport nella sostanza.

Rubrica: Fisco & Terzo Settore – ValoreSportivo.it
Firma: Luca Canale, Consigliere Regionale ASC Campania