Articolo 86 CTS: coerenza europea o costo nascosto per il Terzo Settore?

Articolo 86 CTS: coerenza europea o costo nascosto per il Terzo Settore?

La recente modifica dell’articolo 86 del Codice del Terzo Settore ha riaperto un confronto importante tra operatori, consulenti ed enti. Una discussione che non nasce da una contrapposizione ideologica, ma dalla consapevolezza che dietro un intervento apparentemente tecnico si nascondono effetti fiscali immediati e concreti, destinati a incidere sui bilanci di molte APS e ODV.

La riduzione della soglia di accesso al regime forfetario da 130.000 a 85.000 euro non è soltanto una variazione numerica. È una scelta normativa che incide sul modo in cui il legislatore guarda oggi al Terzo Settore e al suo rapporto con il sistema tributario, soprattutto in una fase in cui gli enti sono chiamati a strutturarsi, professionalizzarsi e rendere sostenibili le proprie attività.

L’articolo 86 CTS, sin dalla sua introduzione, ha rappresentato uno degli strumenti principali di semplificazione fiscale per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di natura commerciale. Il regime forfetario consentiva, entro il limite dei 130.000 euro di ricavi, di determinare il reddito imponibile applicando coefficienti di redditività molto contenuti, garantendo una tassazione prevedibile e proporzionata alla funzione svolta dagli enti.

Con l’ultima revisione normativa, la soglia viene ricondotta a 85.000 euro, in linea con quanto previsto dal diritto unionale in materia di regimi forfetari. Il riferimento è alla Direttiva IVA, che individua proprio in tale importo il limite armonizzato per l’accesso a questi regimi semplificati. Sotto il profilo formale, dunque, l’intervento è tecnicamente difendibile: rende il sistema coerente con il quadro europeo ed evita future criticità sul piano autorizzativo.

Tuttavia, fermarsi a questa lettura rischia di non cogliere il punto centrale della questione.

Il vero nodo non è tanto la coerenza europea in sé, quanto le modalità con cui questa coerenza è stata realizzata. Se il legislatore ha ritenuto possibile rinviare nel tempo l’entrata in vigore dell’esenzione IVA per il Terzo Settore, avrebbe potuto – senza violare alcun principio comunitario – prevedere anche per l’articolo 86 una clausola di salvaguardia o un periodo transitorio. Una scelta che avrebbe consentito agli enti di adattarsi gradualmente al nuovo assetto.

La strada seguita, invece, è stata quella di un intervento immediato, privo di accompagnamento, che incide in modo uniforme su realtà molto diverse tra loro. Ed è qui che emergono gli effetti pratici più rilevanti.

Molte APS e ODV che superano la nuova soglia degli 85.000 euro di ricavi commerciali si trovano oggi fuori dal regime forfetario, spesso senza la possibilità di imputare costi diretti alle attività commerciali svolte. Il risultato è l’applicazione dell’IRES piena al 24%, con un incremento di tassazione reale e misurabile, che può incidere in maniera significativa sull’equilibrio economico dell’ente.

Non si tratta, quindi, di un effetto teorico o marginale, ma di un impatto concreto che rischia di mettere in difficoltà organizzazioni che, pur generando ricavi, restano profondamente legate alle proprie finalità istituzionali e sociali.

Alla luce di questo scenario, l’intervento sull’articolo 86 CTS appare come una misura formalmente corretta, ma sostanzialmente iniqua per come è stata applicata. Una scelta che si discosta dalla ratio originaria del Codice del Terzo Settore, nato per accompagnare gli enti in un percorso di crescita sostenibile, non per assimilarli bruscamente ai soggetti economici ordinari.

In questo contesto, il ruolo dei consulenti diventa cruciale. Non solo interpreti della norma, ma veri e propri presidi di equilibrio, chiamati ad aiutare gli enti a comprendere gli effetti delle scelte legislative e a orientarsi in un sistema che, sempre più spesso, presenta zone di frizione tra principi dichiarati e conseguenze operative.

La riflessione sull’articolo 86 CTS resta quindi aperta. Non per mettere in discussione l’esigenza di coerenza normativa, ma per interrogarsi sul metodo, sui tempi e sugli strumenti con cui le riforme del Terzo Settore vengono attuate. Perché senza una gestione attenta delle transizioni, anche le scelte formalmente corrette rischiano di produrre effetti contrari agli obiettivi che si dichiarano di voler perseguire.

✍️ di Luca Canale redazione – ValoreSportivo.it

Commercialista del LavoroPresidente Provinciale Confederazione dello Sport di Napoli

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