08 Ott La franchigia dei 15.000 euro e il lavoro subordinato: cosa dice davvero la Circolare 7/E
L’agevolazione fiscale non riguarda indistintamente tutti i dipendenti delle ASD e SSD. La distinzione tra lavoro sportivo, attività amministrativo-gestionale e lavoro ordinario è decisiva, ma il perimetro del lavoro sportivo è più ampio di quanto molti credano.
Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la franchigia fiscale dei 15.000 euro prevista dal D.Lgs. n. 36/2021 si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato nell’area del dilettantismo. Una precisazione attesa, che ha immediatamente generato interpretazioni sia eccessivamente restrittive che eccessivamente estensive, entrambe potenzialmente fonte di errori applicativi.
Questo articolo, che si ricollega all’approfondimento già pubblicato su ValoreSportivo.it sulla Circolare 7/E, chiarisce un punto specifico: la forma subordinata del rapporto non impedisce l’accesso all’agevolazione, ma il semplice fatto di lavorare alle dipendenze di una ASD o SSD non è sufficiente per beneficiarvi. La qualificazione dell’attività svolta resta il criterio determinante. E quel perimetro, a partire dai quattro mansionari emanati tra il 2024 e il 2026, si è significativamente ampliato rispetto alle figure originariamente elencate dalla norma.
Cosa dice esattamente il Quesito 3 della Circolare
Il Quesito 3 della Circolare 7/E risponde alla seguente domanda: le remunerazioni dei lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell’area del dilettantismo rientrano nella franchigia fiscale dei 15.000 euro?
La risposta dell’Agenzia e affermativa. La Circolare afferma che “il legislatore ha ancorato l’agevolazione alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza operare alcuna distinzione o limitazione in base alla veste contrattuale adottata dalle parti”. E tuttavia necessario precisare che l’applicazione della franchigia dipende dalla qualificazione del rapporto e dai presupposti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano le singole categorie, non soltanto dalle mansioni considerate isolatamente.
La Circolare precisa che questa disposizione “deve essere letta in coordinamento con l’articolo 25 del medesimo decreto legislativo”, la norma che definisce il perimetro del lavoro sportivo. Non tutti i contratti di lavoro dipendente con un ente sportivo rientrano in questo coordinamento.
Le tre categorie di rapporti: il quadro d’insieme
I lavoratori sportivi dell’art. 25 — atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, e ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici federali riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale), sono la categoria primaria. Per loro, la franchigia dei 15.000 euro si applica a prescindere dalla forma contrattuale: subordinato, autonomo o co.co.co.
I collaboratori amministrativo-gestionali dell’art. 37 — il personale addetto a funzioni di segreteria, contabilità e adempimenti amministrativi dell’ente, costituiscono una categoria separata. L’art. 37 prevede per loro una disciplina specifica che rinvia alle agevolazioni fiscali dell’art. 36: anche questa categoria può accedere al regime agevolato, ma occorre verificare i presupposti previsti dall’art. 37 e la tipologia contrattuale adottata. Il rinvio riguarda le collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo, e non si estende automaticamente a qualsiasi dipendente con mansioni amministrative.
I dipendenti ordinari non riconducibili alle fattispecie agevolate — coloro che svolgono funzioni non rientranti né nell’art. 25 né nelle fattispecie agevolate dell’art. 37, restano assoggettati al regime fiscale ordinario.
| Figura | Trattamento della soglia fiscale |
| Lavoratore sportivo subordinato (art. 25 + mansionari federali riconosciuti) | Franchigia di 15.000 euro applicabile |
| Collaboratore amministrativo-gestionale (art. 37) | Può beneficiare dell’agevolazione, verificati i presupposti e la tipologia contrattuale |
| Dipendente ordinario non rientrante nelle fattispecie agevolate | Regime fiscale ordinario |
I quattro mansionari: un elemento che non si può ignorare
La prima riga della tabella richiede un approfondimento che l’articolo non può omettere, perché cambia sostanzialmente il perimetro dell’analisi.
L’art. 25, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto un meccanismo dinamico di aggiornamento delle figure qualificate come lavoratori sportivi. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate trasmettono al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite CONI e CIP, entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli aggiornamenti ai propri regolamenti tecnici federali. Tali regolamenti diventano efficaci, e le mansioni in essi contenute assumono rilevanza ai fini del lavoro sportivo, soltanto con il decreto dell’Autorità di Governo delegata allo sport, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E il riconoscimento formale da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che conferisce efficacia alla mansione: un regolamento federale non ancora approvato con DPCM non e sufficiente per qualificare il rapporto come lavoro sportivo ai fini agevolativi.
Tra il 2024 e il 2026 sono stati emanati quattro decreti progressivi, il sistema e “a strati cumulativi”: ogni nuovo elenco si aggiunge ai precedenti senza sostituirli.
– Primo elenco — DPCM 26 gennaio 2024: prima tornata di mansioni aggiuntive rispetto alle 7 figure tipizzate dalla norma.
– Secondo elenco — DPCM 25 giugno 2024: ampliamento con figure come addetto alla segreteria sportiva, custode degli impianti, responsabile attrezzature, responsabile sanitario.
– Terzo elenco — DPCM 4 marzo 2025: inclusione di addetto alla comunicazione, responsabile safeguarding, manutentore impianti sportivi, speaker — per le federazioni che li hanno trasmessi.
– Quarto elenco — DPCM 14 maggio 2026: 19 nuove mansioni per cinque organismi sportivi (FGI, FIPM, FISSW, FIPPS, FISPIC), tra cui direttore responsabile dell’evento sportivo, addetto al campo di gara, manovratore cable, assistente bagnanti.
Questa progressione ha conseguenze immediate sulla qualificazione di molti rapporti. Figure che in una lettura iniziale sembravano estranee al perimetro del lavoro sportivo, come il custode degli impianti o il manutentore, sono ora potenzialmente qualificate come lavoratori sportivi, se la federazione di riferimento le ha incluse nel proprio regolamento tecnico approvato con DPCM e il soggetto e regolarmente tesserato.
Il punto fondamentale: i mansionari sono federazione-specifici. Una mansione inclusa nel regolamento tecnico approvato per la FGI non rileva per la FIGC. Prima di classificare un lavoratore come “ordinario” o “agevolato”, e indispensabile verificare quale disciplina sportiva pratichi l’ente, qual e la federazione di riferimento, e se la mansione specifica del lavoratore compare nel regolamento tecnico federale approvato con DPCM dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli esempi: quali figure sono chiaramente fuori dal perimetro agevolato
Alla luce dei quattro mansionari, gli esempi da utilizzare per illustrare la categoria dei dipendenti ordinari non agevolati devono essere scelti con maggiore cura rispetto a quanto bastasse leggendo solo il testo base dell’art. 25.
Restano chiaramente al di fuori del perimetro agevolato, salvo evoluzioni future dei mansionari, figure come l’addetto al bar o al ristorante del circolo sportivo, il receptionist di un centro polisportivo che gestisce esclusivamente la reception, il contabile puro assunto per la gestione finanziaria generale dell’ente, il guardiano del parcheggio.
Per altre figure, invece, la risposta dipende dal regolamento tecnico della federazione specifica, nella versione approvata con DPCM. Un marinaio addetto alle operazioni di ormeggio presso un circolo velico, un addetto alle stalle di un centro ippico, un custode degli impianti natatori: per ognuna di queste figure occorre verificare se la federazione competente (FIV, FISE, FIN) la abbia inclusa nel proprio regolamento tecnico approvato e se il soggetto sia regolarmente tesserato.
La qualificazione va sempre effettuata sulle mansioni effettive, sulla federazione di riferimento e sul regolamento tecnico vigente approvato con DPCM.
Franchigia fiscale e regime contributivo: due piani distinti
La franchigia dei 15.000 euro incide esclusivamente sulla base imponibile ai fini IRPEF. Non determina automaticamente l’applicazione del regime contributivo previsto per le collaborazioni sportive.
Un istruttore sportivo assunto con contratto di lavoro subordinato può beneficiare della soglia fiscale senza perdere la propria qualificazione contrattuale, il trattamento di fine rapporto o le tutele previdenziali e assistenziali previste per il suo rapporto. Le Circolari INPS n. 88/2023 e n. 50/2024 disciplinano il regime contributivo dei lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, con le specifiche particolarità in materia di malattia, maternità e disoccupazione.
Il rischio concreto e che qualcuno confonda l’agevolazione fiscale con una diversa qualificazione del rapporto e finisca per applicare impropriamente le regole contributive destinate alle co.co.co. sportive a rapporti che restano di lavoro subordinato. Questo produce un doppio danno: irregolarità contributiva per l’ente e perdita di tutele per il lavoratore.
La questione dei rapporti già in essere
Una circolare interpretativa non introduce di per sé una nuova legge, ma questo non esclude che un precedente trattamento fiscale possa dover essere riesaminato qualora non fosse conforme alla disciplina già vigente.
L’eventuale riesame non può essere effettuato automaticamente sulla base della sola qualifica di dipendente di un ente sportivo. Occorre verificare le mansioni effettivamente svolte, l’inquadramento giuridico del rapporto, la disciplina fiscale applicabile nei singoli periodi d’imposta e gli adempimenti gia assolti, distinguendo le eventuali rettifiche fiscali dagli obblighi contributivi. Un’analisi che richiede una valutazione caso per caso con il supporto di un professionista.
Indicazioni operative
Verificare la qualifica effettiva del lavoratore. Stabilire se il soggetto rientra tra i lavoratori sportivi dell’art. 25, tra i collaboratori amministrativo-gestionali dell’art. 37, o tra i dipendenti ordinari. La qualificazione dipende dalle mansioni effettive, dalla tipologia contrattuale adottata e dalla federazione di riferimento.
Consultare i regolamenti tecnici federali approvati con DPCM. Per ogni figura che non rientra nelle 7 tipizzate dall’art. 25, verificare se la mansione specifica compare nel regolamento tecnico approvato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la federazione competente. I quattro DPCM (gennaio 2024, giugno 2024, marzo 2025, maggio 2026) si integrano in modo cumulativo. Un regolamento federale non ancora approvato con DPCM non è efficace ai fini agevolativi.
Non confondere piano fiscale e piano contributivo. La franchigia dei 15.000 euro riguarda esclusivamente l’IRPEF. Il regime contributivo previdenziale per i lavoratori subordinati non cambia.
Non applicare per analogia regole destinate ad altre categorie. Le norme sulle co.co.co. sportive non si applicano automaticamente ai lavoratori dipendenti per il solo fatto che entrambi possano accedere alla franchigia fiscale.
Rivolgersi a un professionista per l’eventuale riesame dei rapporti in essere. Qualsiasi intervento sulle posizioni preesistenti richiede un’analisi puntuale del singolo rapporto e degli adempimenti già assolti.
Conclusione
La Circolare 7/E ha confermato che la forma subordinata del rapporto non esclude di per sé l’accesso alla franchigia fiscale dei 15.000 euro. Ma il messaggio che non deve passare e che tutti i dipendenti degli enti sportivi vi accedano automaticamente.
La distinzione tra lavoro sportivo, attività amministrativo-gestionale e lavoro ordinario non è una sottigliezza tecnica: e il criterio che determina quale disciplina si applica a ciascun rapporto. E con quattro mansionari che hanno progressivamente ampliato il perimetro del lavoro sportivo, attraverso regolamenti tecnici federali formalmente riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quella distinzione richiede oggi una verifica più articolata di quanto non bastasse un anno fa.
Applicare la riforma correttamente significa conoscere non solo le norme, ma anche i regolamenti tecnici federali approvati con DPCM. E significa farlo con il rigore che una materia così in evoluzione impone.
✍️ Luca Canale — Consigliere Regionale ASC Campania — Redattore ValoreSportivo.it
Le considerazioni contenute in questo articolo rappresentano la posizione professionale dell’autore basata sulle norme vigenti e sui documenti di prassi disponibili alla data di pubblicazione (art. 25, art. 36 e art. 37 D.Lgs. n. 36/2021; DPCM 26 gennaio 2024, 25 giugno 2024, 4 marzo 2025, 14 maggio 2026; Circolare AdE n. 7/E del 7 agosto 2026; Circolari INPS n. 88/2023 e n. 50/2024). Non costituiscono parere professionale. Per l’applicazione al caso concreto si raccomanda di rivolgersi a un consulente qualificato.
Il presente contributo è stato pubblicato in prima uscita sul portale specialistico “www.valoresportivo.it”.
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