24 Set Macchinario certificato, impresa al sicuro?
Perché la marcatura CE non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro
La Cassazione n. 18424/2026 ricorda che tra la conformità di un prodotto e la sicurezza del suo utilizzo esiste uno spazio nel quale entra in gioco la responsabilità del datore di lavoro.
Una macchina nuova entra in azienda. È stata acquistata da un produttore specializzato, possiede la marcatura CE, è accompagnata dalla documentazione prevista e dal manuale di istruzioni. Per l’imprenditore è naturale pensare che il problema della sicurezza di quell’attrezzatura sia, almeno in larga parte, risolto. La macchina è certificata. È stata immessa regolarmente sul mercato. Qualcun altro, prima che arrivasse in azienda, ne ha valutato la conformità alle regole applicabili.
Cos’altro dovrebbe fare il datore di lavoro?
La risposta è meno scontata di quanto possa sembrare.
Non basta chiedersi se una macchina sia a norma. Occorre chiedersi se sia sicura, qui e oggi, per questo lavoro e nelle concrete condizioni in cui viene utilizzata.
È intorno a questa distinzione che ruota una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza della Quarta Sezione penale n. 18424 del 22 maggio 2026.
La decisione affronta un tema di particolare interesse per le imprese: quale valore assume la marcatura CE quando, nonostante la conformità dichiarata del macchinario, durante il suo utilizzo si verifica un infortunio? La risposta della Corte è chiara. La conformità del macchinario ai requisiti previsti dalla normativa di prodotto e la presenza della marcatura CE rappresentano elementi certamente rilevanti, ma non costituiscono uno scudo capace di esonerare automaticamente il datore di lavoro dai propri obblighi in materia di salute e sicurezza.
Perché la sicurezza di un’attrezzatura non termina nel momento in cui quella macchina esce dallo stabilimento del produttore. Da quel momento comincia una seconda fase, altrettanto importante: quella del suo ingresso nell’organizzazione aziendale, della sua installazione, del suo utilizzo quotidiano, della manutenzione e dell’interazione con le persone che vi lavorano. È qui che dalla sicurezza del prodotto si passa alla sicurezza del lavoro.
La sicurezza sulla carta e la sicurezza reale non sono la stessa cosa.
Il caso esaminato dalla Cassazione aiuta a comprendere concretamente la differenza.
Un lavoratore, formalmente dipendente di una società di somministrazione e impiegato presso la C.M.L. S.r.l. quale impresa utilizzatrice, era stato incaricato di svolgere operazioni di saldatura su un palo metallico mediante un determinato macchinario. Durante l’attività aveva subito un grave infortunio alla mano, con lesioni che avevano comportato anche l’amputazione di una falange.
Il procedimento riguardava A.A., nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della C.M.L. S.r.l. e datore di lavoro utilizzatore, al quale erano state contestate, tra l’altro, violazioni degli obblighi derivanti dagli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 81/2008.
La circostanza è significativa anche sotto un altro profilo: la presenza di un rapporto di somministrazione non sposta sull’agenzia di somministrazione gli obblighi connessi alla sicurezza delle attrezzature e alle concrete condizioni nelle quali la prestazione viene resa. Il datore di lavoro che accoglie il lavoratore somministrato nel proprio ambiente produttivo mantiene in capo a sé gli obblighi prevenzionistici relativi all’utilizzo delle attrezzature, ferma restando la necessità di verificare, caso per caso, la disciplina applicabile in base al D.Lgs. n. 81/2008 e al contratto di somministrazione.
Il problema riguardava in particolare la presenza di elementi mobili e rotanti della macchina e l’assenza di adeguate protezioni capaci di evitare il contatto accidentale del lavoratore con tali parti. Eppure, il macchinario risultava conforme alla normativa europea ed era munito di marcatura CE.
Proprio su questo elemento si fondava una parte della difesa: se il macchinario era stato dichiarato conforme alle regole europee, fino a che punto poteva essere richiesto al datore di lavoro di mettere nuovamente in discussione la sicurezza di un’attrezzatura che aveva acquistato regolarmente?
La Cassazione ha respinto tale prospettazione.
La marcatura CE non è uno scudo.
Questo è probabilmente il passaggio della sentenza che maggiormente interessa l’imprenditore.
La Cassazione precisa che la conformità alla Direttiva Macchine e la marcatura CE valgono come mera presunzione di sicurezza del prodotto. Una presunzione che non dispensa il datore di lavoro dall’obbligo di verificare concretamente l’idoneità dell’attrezzatura allo specifico uso cui è destinata nell’ambiente di lavoro, né dall’adozione di ulteriori misure tecniche e organizzative necessarie a neutralizzare i rischi residui prevedibili.
Il principio trova il proprio fondamento nel sistema delineato dal Testo Unico sulla sicurezza. L’articolo 70 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce il requisito generale di conformità delle attrezzature di lavoro alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Il successivo articolo 71 compie un passo ulteriore: il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature non solo conformi, ma anche idonee alla salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, adottando le misure necessarie affinché siano installate e utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso e mantenute nel tempo in condizioni tali da preservare i requisiti di sicurezza.
La Corte è esplicita: la normativa di prodotto e la normativa prevenzionistica operano su piani distinti e tra loro complementari. La prima è finalizzata ad assicurare un livello minimo di sicurezza della macchina in astratto. La seconda impone al datore di lavoro un controllo dinamico e continuo sulle condizioni di sicurezza in concreto esistenti nel contesto lavorativo.
Un macchinario può essere stato progettato e commercializzato nel rispetto delle regole e, tuttavia, presentare un rischio nel particolare contesto nel quale viene inserito. Può essere installato in maniera non corretta. Può essere utilizzato per lavorazioni differenti da quelle previste. Può avere protezioni rimosse o non correttamente ripristinate. Può essere sottoposto a una manutenzione insufficiente. Può essere utilizzato secondo modalità operative che espongono il lavoratore a rischi che l’organizzazione avrebbe potuto ragionevolmente individuare.
La marcatura CE fotografa la conformità del prodotto secondo le regole applicabili al momento della sua immissione sul mercato. Non può fotografare tutte le condizioni nelle quali quel prodotto verrà concretamente utilizzato durante la propria vita aziendale.
Il vizio occulto: una via d’uscita rigorosa e residuale.
Ciò non significa, però, trasformare il datore di lavoro nel garante assoluto di qualsiasi difetto tecnico, compresi quelli che non sarebbe stato ragionevolmente possibile individuare.
La stessa Cassazione riconosce, infatti, una possibile esclusione della responsabilità quando l’evento sia riconducibile esclusivamente a un vizio realmente occulto della macchina, non rilevabile né prevedibile attraverso la diligenza concretamente esigibile dal datore di lavoro.
Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi eccezionale e residuale, che la Corte circoscrive in termini molto rigorosi e che non può essere estesa a carenze o difetti percepibili attraverso le normali verifiche sull’attrezzatura. La sentenza precisa, in particolare, che non possono essere considerati occulti quei vizi che risultino agevolmente apprezzabili attraverso un controllo visivo o operativo della macchina.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha escluso con nettezza che si trattasse di vizio occulto: la mancanza di protezioni sugli organi in movimento costituiva una carenza strutturale immediatamente apprezzabile, non un difetto nascosto. Il rischio era conoscibile già al momento dell’introduzione e dell’utilizzo della macchina nell’ambiente di lavoro.
È una precisazione fondamentale, perché delimita con maggiore nettezza il confine della responsabilità datoriale. Al datore di lavoro non viene chiesto di possedere le competenze progettuali del costruttore né di individuare anomalie tecniche realmente non conoscibili. Gli viene però richiesto di verificare ciò che, attraverso l’esame della macchina, delle sue condizioni di utilizzo, delle istruzioni del fabbricante e una corretta valutazione dei rischi, risulti concretamente riconoscibile.
In altri termini, la marcatura CE può fondare un affidamento sulla conformità del prodotto, ma non autorizza a ignorare un pericolo che la realtà operativa rende evidente.
Cosa deve fare davvero l’impresa prima di mettere una macchina nelle mani di un lavoratore.
La conseguenza pratica di questo principio non dovrebbe essere una nuova corsa alla produzione di documenti. La sicurezza non migliora semplicemente aggiungendo un’altra firma, un altro modulo o un’altra dichiarazione a un fascicolo aziendale.
Occorre, invece, cambiare domanda. Quando un’attrezzatura entra in azienda, verificare la marcatura e acquisire la documentazione rappresentano il punto di partenza. Da quel momento deve iniziare la valutazione di come quella macchina entrerà concretamente nel ciclo produttivo.
Dove sarà installata? Quali lavorazioni verranno effettuate? Chi la utilizzerà? Esistono parti mobili accessibili? Sono presenti ripari e dispositivi di protezione adeguati? Le istruzioni del fabbricante individuano rischi residui o prescrivono particolari accorgimenti? L’ambiente nel quale la macchina viene collocata modifica le condizioni previste dal produttore? Gli operatori hanno ricevuto formazione e istruzioni adeguate? La manutenzione viene eseguita con periodicità e modalità coerenti con le indicazioni del costruttore e con l’effettiva intensità di utilizzo? Sono intervenute modifiche, anche apparentemente marginali, che possono avere inciso sulle condizioni originarie di sicurezza?
Sono domande molto più importanti della semplice verifica della presenza di un marchio. E soprattutto sono domande che non possono essere poste una volta soltanto.
Una macchina sicura il giorno dell’installazione non è necessariamente una macchina sicura cinque anni dopo. L’usura, la manutenzione, le modifiche del processo produttivo, il cambiamento degli operatori, l’introduzione di nuove lavorazioni o la rimozione di una protezione possono modificare nel tempo le condizioni di rischio. Per questo la sicurezza deve essere considerata un processo continuo e non una verifica iniziale.
E se è il lavoratore a utilizzare male il macchinario?
È una delle domande che più frequentemente emergono dopo un infortunio. L’impresa ha acquistato una macchina certificata, ha impartito istruzioni e il lavoratore, nonostante tutto, compie una manovra imprudente. La responsabilità del datore di lavoro viene meno?
Anche su questo aspetto la sentenza n. 18424/2026 offre un’indicazione importante. Nel caso esaminato, al lavoratore era stato attribuito un comportamento imprudente: si era avvicinato al macchinario senza arrestarne il funzionamento. La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto tale condotta sufficiente a interrompere il rapporto causale con le carenze prevenzionistiche contestate.
La ragione consente di comprendere un principio più generale. La prevenzione non è costruita soltanto per il lavoratore perfettamente diligente. Deve tenere conto, entro limiti ragionevoli, anche della possibilità dell’errore, della disattenzione e di comportamenti imprudenti che rimangano comunque collegati all’attività lavorativa e al rischio che l’organizzazione è chiamata a governare.
Se una protezione serve proprio a impedire che una mano possa accidentalmente raggiungere una parte in movimento, non è sufficiente osservare, dopo l’infortunio, che il lavoratore non avrebbe dovuto avvicinare la mano. Quella protezione esiste precisamente perché l’errore umano è possibile.
La giurisprudenza non configura il datore di lavoro come responsabile automaticamente di qualsiasi comportamento del dipendente. Una condotta realmente eccentrica rispetto al rischio lavorativo governato, imprevedibile rispetto alle mansioni e al processo produttivo, può assumere diversa rilevanza. Ma la soglia è ben diversa dalla semplice imprudenza. Ed è proprio per questo che affidare la sicurezza esclusivamente al rispetto delle istruzioni da parte dei lavoratori è una strategia insufficiente.
La sicurezza più efficace è quella che costruisce l’organizzazione in modo tale da rendere più difficile l’errore e, soprattutto, da evitare che un errore prevedibile possa trasformarsi in un infortunio grave. È il passaggio dalla logica della colpa individuale alla logica della prevenzione organizzativa.
La sicurezza non è un certificato appeso a una macchina.
La sentenza della Cassazione offre quindi una lezione che va ben oltre il caso specifico.
Per molto tempo una parte della sicurezza sul lavoro è stata vissuta dalle imprese soprattutto attraverso la dimensione documentale: valutazioni, attestati, certificazioni, verbali, manuali, firme. Tutti strumenti necessari, ma nessuno di questi, isolatamente considerato, rende sicuro un luogo di lavoro.
La sicurezza reale comincia quando ciò che è scritto nei documenti coincide con ciò che accade davanti alla macchina.
Non si tratta di diffidare delle certificazioni. Non si tratta di sostituirsi al produttore. Significa, piuttosto, comprendere che l’impresa è responsabile dell’organizzazione nella quale quel prodotto viene inserito.
La marcatura CE risponde a una domanda essenziale: il prodotto soddisfa i requisiti applicabili per poter essere immesso sul mercato? La normativa sulla sicurezza del lavoro ne pone un’altra: quel prodotto viene utilizzato in condizioni che tutelano effettivamente la salute e la sicurezza delle persone? Sono domande diverse e devono continuare a esserlo.
Questo principio assume un significato ancora maggiore guardando al futuro prossimo. Dal 20 gennaio 2027 troverà applicazione generale il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, destinato a sostituire la Direttiva 2006/42/CE. Il Regolamento aggiorna il quadro europeo anche alla luce dell’evoluzione tecnologica — includendo, nella sua versione consolidata del luglio 2026, disposizioni che tengono conto dell’integrazione con i sistemi di intelligenza artificiale — ma non modifica la distinzione di fondo tra gli obblighi di chi progetta e immette una macchina sul mercato e quelli dell’organizzazione che la utilizza nel proprio ambiente di lavoro. Quella distinzione rimane, e con essa rimane la responsabilità del datore di lavoro.
Per l’imprenditore, dunque, la domanda più utile non dovrebbe essere soltanto: “Questa macchina è a norma?” Dovrebbe essere: “Questa macchina è sicura, oggi, per le persone che la utilizzano e per il modo in cui la utilizziamo?”
La differenza tra queste due domande racchiude buona parte della moderna cultura della prevenzione.
Perché la sicurezza non è un momento. Non coincide con l’acquisto della macchina. Non termina con la valutazione dei rischi. Non si esaurisce nella formazione. Non è garantita una volta per tutte da una certificazione. È un processo che accompagna l’intera vita dell’attrezzatura e che richiede all’impresa di osservare, verificare, manutenere, formare e, quando necessario, intervenire.
La marcatura CE può dirci che una macchina è stata immessa sul mercato nel rispetto delle regole applicabili. Non può dirci come quella macchina verrà utilizzata ogni giorno dentro un’impresa. È proprio in quello spazio, tra la conformità del prodotto e la realtà del lavoro, che comincia la responsabilità dell’organizzazione.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Riferimenti: Cassazione Penale, Sez. 4, 22 maggio 2026, n. 18424; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 70 e 71; Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (“Direttiva Macchine”), recepita con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17; Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine, applicabile dal 20 gennaio 2027.
✍️ di Luca Canale – Commercialista del Lavoro
Il presente contributo è stato pubblicato in prima uscita sul portale specialistico “www.bollettinodellavoro.it”.
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