01 Mag ASD: non basta esserlo. Quando la forma non salva dalla realtà
Nel sistema sportivo dilettantistico esiste una convinzione ancora molto diffusa: che il riconoscimento formale come ASD o SSD sia, di per sé, sufficiente a garantire l’accesso e il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Una convinzione rassicurante, ma pericolosamente lontana dalla realtà.
Essere un’associazione sportiva dilettantistica non significa automaticamente comportarsi come tale. E oggi, più che mai, questa distinzione è destinata a diventare il vero punto di attenzione per operatori, dirigenti e professionisti del settore.
Il sistema normativo non premia la forma in quanto tale, ma la coerenza tra ciò che un ente dichiara di essere e ciò che effettivamente realizza nella propria attività quotidiana.
Su questo piano si innesta anche un principio tecnico ormai sempre più consolidato.
L’iscrizione al Registro e il riconoscimento formale di società o associazione sportiva dilettantistica non sono elementi sufficienti per accedere automaticamente al regime fiscale agevolato previsto dalla normativa. Le agevolazioni, infatti, trovano applicazione solo laddove vi sia un’effettiva attività sportiva dilettantistica svolta in coerenza con le finalità istituzionali dell’ente.
In particolare, la disciplina fiscale collegata ai compensi sportivi, riconducibile al combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69 del TUIR, richiede che tali somme siano erogate nell’ambito di attività realmente dilettantistiche e non riconducibili a dinamiche di natura commerciale.
Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale.
Recenti orientamenti della Corte di Cassazione hanno rafforzato questo principio, evidenziando come le agevolazioni fiscali non possano essere riconosciute in presenza di attività che, pur formalmente inquadrate nel contesto sportivo dilettantistico, presentino caratteristiche sostanzialmente diverse. In questa direzione si colloca anche la pronuncia n. 7217 del 25 marzo 2026, che ha ribadito come il riconoscimento formale non sia sufficiente, dovendo l’attività essere valutata nella sua concreta natura sostanziale.
Analogamente, la giurisprudenza ha evidenziato, anche con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa (Cass. n. 7216/2026), come assuma rilievo il valore reale delle operazioni e non la loro qualificazione formale.
Il punto centrale diventa quindi evidente:
non basta la qualificazione formale, ma è necessario dimostrare la coerenza sostanziale dell’attività.
È proprio in questo spazio che emergono le principali criticità.
La gestione concreta di molte realtà sportive evidenzia, infatti, situazioni in cui lo statuto è formalmente corretto, ma la pratica operativa presenta elementi di incoerenza. Attività che sconfinano
nella dimensione commerciale senza adeguata gestione, rapporti economici non sempre tracciati con precisione, utilizzo improprio di compensi o qualificazioni giuridiche, gestione dei soci non sempre allineata ai principi di democraticità.
Non si tratta necessariamente di comportamenti intenzionali o fraudolenti. Spesso, al contrario, si tratta di errori derivanti da una sottovalutazione del quadro normativo o da una gestione semplificata di dinamiche che richiederebbero maggiore attenzione.
Ma il risultato non cambia.
Quando viene meno la coerenza tra forma e sostanza, il rischio è concreto: perdita delle agevolazioni fiscali, recuperi a tassazione, sanzioni e, nei casi più rilevanti, contestazioni sulla natura stessa dell’ente.
Il punto centrale, quindi, non è più il riconoscimento formale, ma la capacità di dimostrare che l’attività svolta è realmente conforme ai principi che regolano il mondo dello sport dilettantistico.
In questo contesto, assume un ruolo decisivo la gestione complessiva dell’associazione.
La corretta tenuta dei rapporti con i soci, la tracciabilità delle operazioni economiche, la distinzione tra attività istituzionale e commerciale, la coerenza nella gestione dei compensi e dei rapporti di lavoro non sono più elementi accessori, ma veri e propri indicatori di legittimità.
Ed è proprio su questi aspetti che si concentra sempre più l’attenzione degli organi di controllo.
Il tema, tuttavia, non è solo fiscale.
È culturale.
Per troppo tempo il mondo dello sport dilettantistico ha vissuto in una dimensione in cui la passione veniva considerata sufficiente a giustificare anche approcci gestionali non sempre rigorosi. Oggi questo modello non è più sostenibile.
Serve un cambio di paradigma.
Le ASD e le SSD sono chiamate a evolversi, a dotarsi di strumenti adeguati e a sviluppare una maggiore consapevolezza nella gestione. Non per snaturare il valore sociale dello sport, ma per proteggerlo.
Perché il vero rischio non è rappresentato dalle regole.
Il vero rischio è ignorarle.
In questo scenario, il ruolo dei dirigenti e dei presidenti diventa centrale. Non solo come rappresentanti dell’ente, ma come garanti della correttezza e della sostenibilità della gestione.
Essere ASD oggi non è un’etichetta.
È una responsabilità.
E la differenza, sempre più spesso, si gioca tutta tra ciò che si dichiara… e ciò che si dimostra.
✍️ di Luca Canale – redazione ValoreSportivo.it
Commercialista del Lavoro – Consigliere Regionale ASC Campania
Il presente contributo è stato pubblicato in prima uscita sul portale specialistico “www.valoresportivo.it”.
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